Sez. 1, Sentenza n. 8625 del 22/03/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205755 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito | Reato di cui all'art. 346 primo comma cod. pen. - Elemento materiale - Condotta - Estremi.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Millantato credito
In tema di millantato credito, di cui all'art. 346 comma primo cod. pen., gli estremi della condotta offensiva devono ritenersi realizzati nel solo fatto di chi, vantando in modo esplicito o dando ad intendere di avere possibilità di influire sul pubblico funzionario, si faccia dare o promettere un compenso per la propria mediazione presso il medesimo funzionario; e ciò a prescindere dalle particolari modalità della condotta, in forza delle quali egli riesca ad ottenere tale compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)