Sez. 6, Sentenza n. 13479 del 17/03/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 246734 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Elemento materiale - Condotta ingannatoria o raggirante - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
La configurabilità del delitto di millantato credito non richiede necessariamente una condotta ingannatoria o raggirante, rimanendo l'elemento materiale del reato integrato dalla mera vanteria, implicita o esplicita, della possibilità di influire sul pubblico ufficiale cui consegua la adozione o la promessa di un compenso per la mediazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)