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Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007 (Rv. 596348 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - PLURALITÀ DI PIGNORAMENTI | Omessa dichiarazione della sopravvenienza di altro pignoramento - Per errore di fatto - Assegnazione del credito - Mezzo di tutela del "debitor debitoris" - Opposizione agli atti esecutivi - Spettanza - Istanza di revoca - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596348-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - PLURALITÀ DI PIGNORAMENTI

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo "debitor debitoris" che, nel fare dichiarazione dell'esistenza del credito pignorato, abbia omesso di riferire - come prescrive l'art. 550, primo comma, cod. proc. civ. in funzione della riunione dei pignoramenti per l'attuazione del concorso tra i creditori sul credito - che quest'ultimo è stato nel frattempo pignorato una seconda volta, qualora abbia luogo l'assegnazione, è legittimato a dedurre con l'opposizione agli atti esecutivi che l'omessa dichiarazione dell'esistenza dell'altro pignoramento è dipesa da errore di fatto, per ottenere la rimozione dell'ordinanza di assegnazione, poiché l'assegnazione è inefficace come fatto estintivo del credito nei confronti dell'altro creditore pignorante e considerato che anche una dichiarazione confessoria può essere revocata per errore di fatto. Deve, viceversa, escludersi che l'errore possa essere posto a fondamento di un'istanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione, posto che un simile potere del giudice dell'esecuzione non è configurabile (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazione con cui si lamentava che erroneamente il giudice dell'esecuzione si fosse ritenuto investito di un'opposizione agli atti esecutivi a seguito di un'istanza del "debitor debitoris" di richiesta di correzione dell'ordinanza di assegnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 550, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)