Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 06/09/1966 (Rv. 324538 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI GIUDIZIARI - DICHIARAZIONE DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - NATURA DI ATTO PROCESSUALE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI GIUDIZIARI - DICHIARAZIONE DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - NATURA DI ATTO PROCESSUALE.*
La dichiarazione di terzo, nel procedimento di espropriazione presso terzi, e un atto processuale regolato specificamente in considerazione del contenuto e che, giusta il disposto degli artt.547 e 550 cod. civ. deve contenere l'indicazione delle cose e delle somme di cui il terzo e debitore o si trova in possesso, del tempo del pagamento o della consegna, dei sequestri o pignoramenti precedentemente eseguiti presso il terzo e delle cessioni notificategli ed accettate. A prescindere dalla qualificazione dommatica di tale dichiarazione come testimonianza, ovvero come dichiarazione (confessoria o meno)di una parte del processo, finche siano rispettati i limiti di contenuto posti dall'art.547 cod. proc. civ., non possono sorgere dubbi sulla natura esclusivamente processuale dell'atto, ai fini dell'applicazione delle norme sulla registrazione. La dichiarazione del terzo e un atto processuale necessario (in relazione all'Onere della sua prestazione) o addirittura, di Obbligo (per quanto attiene alle indicazioni dei sequestri, dei pignoramenti e della cessione, essendo tali indicazioni richieste a tutela degli interessi del creditore procedente), e questo suo carattere esclude che possa presentarsi come manifestazione del potere dispositivo del dichiarante, rivolta a conseguire effetti di diritto materiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 550, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. E art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)