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Sez. L, Sentenza n. 2907 del 16/06/1989 (Rv. 463119 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA SUPERIORE ALLE MANSIONI SVOLTE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - ESERCIZIO - PROVA.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463119-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA SUPERIORE ALLE MANSIONI SVOLTE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - ESERCIZIO - PROVA.*

Il principio secondo cui il potere del datore di lavoro circa la qualifica da attribuire al dipendente incontra il limite costituito dalla necessità di assegnare a quest'ultimo la categoria e la qualifica corrispondenti alle mansioni svolte è derogabile, in favore del lavoratore, dall'imprenditore, il quale, se non può attribuire al dipendente una qualifica inferiore alle mansioni svolte, può peraltro riconoscergli una qualifica migliore di quella corrispondente a tali mansioni, senza che per questo riconoscimento - in relazione al quale ben possono avere valore indiziario le dichiarazioni del datore di lavoro fatte all'i.N.P.S. o contenute nel libretto di lavoro - sia necessario un accordo, espresso o tacito, con il lavoratore. (V 6700/81, mass n 417589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)