Sez. L, Sentenza n. 6708 del 17/12/1981 (Rv. 417589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - CONFERIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE AL LAVORATORE SVOLGENTE MANSIONI INFERIORI - LEGITTIMITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RICONOSCIMENTO DI EGUALE QUALIFICA ANCHE PER IL TEMPO ANTERIORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - CONFERIMENTO DI UNA QUALIFICA SUPERIORE AL LAVORATORE SVOLGENTE MANSIONI INFERIORI - LEGITTIMITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RICONOSCIMENTO DI EGUALE QUALIFICA ANCHE PER IL TEMPO ANTERIORE - ESCLUSIONE.*
Nel nostro ordinamento non esiste un principio di ordine generale che imponga, nei rapporti interprivati, e, in particolare, nel rapporto di lavoro, parità di trattamento a parità di condizioni, essendo soltanto vietata (art. 15 legge 20 maggio 1970 n. 300) una disparità di trattamento per motivi discriminatori. Pertanto, al datore di lavoro non è vietato di conferire una qualificazione superiore al dipendente che continui ad esercitare mansioni di ordine inferiore, poiché ciò si risolve in un trattamento di maggior favore per il prestatore di lavoro; tuttavia, proprio per la sua natura convenzionale, tale attribuzione della qualifica superiore, senza il contestuale Esercizio di più elevate mansioni, non costituisce titolo perché il dipendente possa pretendere il riconoscimento di eguale qualifica anche per il tempo anteriore in cui abbia svolto la stessa attività. (V 1682/79, mass n 398033).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)