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Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 24/02/2011 (Rv. 616827 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Colpa della vittima - Idoneità ad escludere il nesso causale - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616827-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (Nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un supermercato per i danni patiti da una cliente scivolata sul pavimento insaponato, avendo il giudice di merito affermato che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo, da parte della cliente, aveva costituito elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità senza tener conto che è massima di comune esperienza che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)