diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 15/11/1996 (Rv. 500556 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Danno prodotto da cosa suscettibile di divenire pericolosa per agente esterno (nella specie un pavimento di un locale aperto al pubblico, reso scivoloso da una sostanza non rimossa) - Dovere di controllo e custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500556-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La responsabilità per danni da cose in custodia è presumibile "juris tantum" in capo al custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili da divenire tali in forza di altri fattori causali. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano affermato la responsabilità del titolare di un supermercato per i danni subiti da terzi a causa del pavimento del locale reso scivoloso dal versamento di liquidi dei quali non era stata disposta la rimozione)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)