diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11861 del 23/11/1998 (Rv. 521019 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Regime antecedente alla novellazione ex art. 52 della legge n. 353 del 1990 - Ammissibilità - Portata - Fattispecie in tema di deduzioni, per la prima volta in appello, del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2052 cod. civ.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521019-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novellazione di cui all'art. 52 della legge n. 353 del 1990, in vigore solo dal 30 Aprile 1995, le parti possono proporre in appello nuove eccezioni, intendendosi per tali, oltre alle mere difese, rappresentate dalle contestazioni dell'altrui diritto e dalle deduzioni di fatti con esso genericamente incompatibili, anche le eccezioni in senso stretto, cioè quelle aventi natura di impugnazione del diritto dell'attore. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto tali l'assunta esistenza del caso fortuito, rilevante a norma dell'art. 2052 cod. civ., e la sostenuta adozione delle misure idonee ad evitare il danno a norma dell'art. 2050 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)