Sez. 2, Sentenza n. 3679 del 29/06/1979 (Rv. 400098 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NOZIONE - FATTISPECIE (ECCEZIONE DI NULLITA DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - NOZIONE - FATTISPECIE (ECCEZIONE DI NULLITA DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE).*
Ai sensi dell'art 345 cod proc civ, per nuove eccezioni proponibili nel giudizio di appello devono intendersi, oltre alle mere difese rappresentate dalle contestazioni dell'altrui diritto e dalle deduzioni dei fatti con esso genericamente incompatibili, anche le eccezioni in senso stretto, cioe le eccezioni aventi natura di impugnazione del diritto dell'attore, le quali si sostanziano in un controdiritto del convenuto. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima ha ritenuto che correttamente la Corte di appello aveva considerato ammissibile l'eccezione di nullita della diffida ad adempiere dedotta per la prima volta con i motivi di appello). (Conf 1406/74, mass n 369492).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)