Sez. 1, Sentenza n. 772 del 27/01/1998 (Rv. 511954 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Estensione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta - Incidenza sulla rilevanza probatoria all'atto di accertamento - Configurabilità - Fattispecie relativa a merce posta in vendita senza la prescritta autorizzazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando essa è possibile, non determina estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, tale conseguenza derivando solo, a norma dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla mancata notificazione degli estremi della violazione entro il termine prescritto. La predetta omissione peraltro (a parte la sua rilevanza disciplinare per l'agente accertatore) è idonea ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, nel senso che le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione, pur potendolo, non ha provveduto dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggiore cautela e richiederanno più ampi elementi di riscontro, rispetto all'ipotesi in cui, nella immediata sequenza fra la violazione e la contestazione, la valutazione dei fatti compiuta dall'agente accertatore possa ricevere conferma o smentita immediata da parte dell'interessato. Pertanto, in ipotesi di violazione dell'art. 75 legge provinciale Trento 22 dicembre 1983, n. 46, per la messa in vendita di capi di maglieria, al di fuori della prescritta autorizzazione, limitata alla vendita di "prodotti per turisti", qualora gli oggetti posti in vendita siano stati solo genericamente indicati nel verbale notificato all'interessato, e non siano concretamente individuabili (non avendo formato oggetto né di sequestro né di rilievi fotografici e neppure di mera descrizione verbale) l'opposizione fondata sulla ascrivibilità della merce alla categoria delle confezioni tipiche ed artigianali non può esser rigettata, pena il difetto di adeguata motivazione, sulla base di una prova orale vertente genericamente sulla circostanza che i capi venduti fossero privi delle caratteristiche di dette confezioni, presupponendo tale valutazione, che si risolve in un giudizio di natura tecnica, la descrizione delle concrete caratteristiche della merce stessa, nella sua specifica individualità, e valendo nel caso in cui non sia raggiunta una prova sufficiente sulla natura della merce la regola di giudizio, tratta dall'art. 23 della cit. legge n 689, per cui ogni incertezza sulla realizzazione della fattispecie descritta nella norma sanzionatrice ridonda a danno dell'amministrazione, su cui incombe l'onere di fornire la prova.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge Prov. Trentino Alto Adige 22/12/1983 num. 46 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)