Sez. 3, Sentenza n. 12846 del 19/11/1999 (Rv. 531308 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione del dovere di contestare immediatamente, benché possibile, l' infrazione accertata - Rilevanza anche nel procedimento di irrogazione della sanzione - Ambito - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
La violazione dell'art. 14, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 per non avere l'agente contestato immediatamente, malgrado possibile, l'infrazione accertata, non determina la nullità del verbale di accertamento successivamente redatto se non implica una vera e propria impossibilità per il trasgressore di far valere elementi di prova a suo favore, ma rileva, oltre che sul piano disciplinare per l'agente, nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa perché, non potendo l'interessato rilasciare dichiarazioni scritte o orali a conferma o smentita immediata delle valutazioni dei fatti accertati dall'agente, incide sull'efficacia probatoria di queste, richiedendo maggiore cautela nell'apprezzamento delle medesime, e quindi più ampi e sicuri elementi di riscontro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)