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Sez. U, Sentenza n. 1161 del 02/03/1989 (Rv. 462060 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE - STADIO COMUNALE - GODIMENTO DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVA - CONCESSIONE - PROVVEDIMENTI DIRETTI AL RECUPERO DEL BENE O DI UNA SUA PARTE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462060-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE - STADIO COMUNALE - GODIMENTO DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVA - CONCESSIONE - PROVVEDIMENTI DIRETTI AL RECUPERO DEL BENE O DI UNA SUA PARTE - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il godimento di uno stadio comunale da parte di una società sportiva, in quanto ha ad oggetto un immobile del patrimonio indisponibile dell'ente territoriale (essendo destinato a pubblico servizio), ed implica la soggezione della società medesima ai poteri autoritativi e discrezionali del comune, è ricollegabile ad una concessione amministrativa di bene pubblico. Ne consegue che la controversia promossa per insorgere contro Atti dell'amministrazione municipale, rivolti al recupero del bene o di una sua parte (nella specie, locale adibito a bar), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)