Sez. L, Sentenza n. 1338 del 10/04/1975 (Rv. 374863 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE SOLIDALE - EFFICACIA NEI RIGUARDI DI TUTTI I DEBITORI - COSTITUZIONE IN MORA - RELATIVA NORMATIVA - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - NEI CONFRONTI DI UN DEBITORE SOLIDALE - EFFICACIA NEI RIGUARDI DI TUTTI I DEBITORI - COSTITUZIONE IN MORA - RELATIVA NORMATIVA - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 1310 primo comma cod civ, gli Atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori. Tale principio non viene limitato dall'art 1308 primo comma cod civ, il quale, nello escludere che la Costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti riguardo agli altri, fa espressamente salvo il disposto dell'art 1310 cod civ e si riferisce, pertanto, agli effetti della Costituzione in mora diversi dall'interruzione della prescrizione (assunzione da parte del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilita della prestazione, risarcimento del danno eccetera). (V 3547/69, mass n 343723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1308, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)