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Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 26/11/1980 (Rv. 410012 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO ED USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SCONTRO DI VEICOLI - RESPONSABILITA SOLIDALE DI CIASCUN PROPRIETARIO CON IL CONDUCENTE DEL SUO VEICOLO - DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE D'UNO DEI VEICOLI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEGLI ALTRI VEICOLI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410012-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO ED USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - SCONTRO DI VEICOLI - RESPONSABILITA SOLIDALE DI CIASCUN PROPRIETARIO CON IL CONDUCENTE DEL SUO VEICOLO - DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE D'UNO DEI VEICOLI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEGLI ALTRI VEICOLI - ESCLUSIONE.*

Nel caso di danno prodotto dallo scontro di veicoli appartenenti a proprietari diversi, ciascun proprietario e responsabile in solido con il conducente del suo veicolo, ma non con quelli degli altri veicoli, non essendo tenuto a rispondere del fatto di costoro, quale proprietario di un veicolo non guidato dagli stessi. Conseguentemente, la domanda giudiziale proposta nei confronti di questi ultimi dal danneggiato non ha efficacia interruttiva della prescrizione nei riguardi di tale proprietario, prevedendo l'art 1310, primo comma, cod civ l'effetto estensivo della interruzione della prescrizione limitatamente ai debitori solidali. (V 157/78, mass n 389455, sulla seconda parte; (V 2294/77, mass n 386001, sulla seconda parte; (V 1338/75, mass n 374863, sulla seconda parte; (V 820/70, mass n 346150, sulla prima parte; (V 2362/66, mass n 324586, sulla prima parte; (V 2523/63, mass n 263898, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)