Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 23/07/1969 (Rv. 342504 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - INESISTENZA DEL DIRITTO - RESPONSABILITA DELL'ATTORE - FONDAMENTO - CARENZA DI NORMALE PRUDENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - TRASCRIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - INESISTENZA DEL DIRITTO - RESPONSABILITA DELL'ATTORE - FONDAMENTO - CARENZA DI NORMALE PRUDENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
La responsabilita aggravata di chi ha eseguito una misura cautelare, o trascritto una domanda giudiziale relativamente ad un diritto che il giudice accerti inesistente, deriva dal solo fatto di avere agito senza la normale prudenza. Lo stabilire se ricorra l'elemento subiettivo di tale comportamento colposo importa un apprezzamento di fatto, rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed insindacabile per Cassazione, se correttamente e congruamente motivato. (V. 2951-68, massima n. 335734 2990-67, massima n. 330693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)