Sez. 1, Sentenza n. 2990 del 21/12/1967 (Rv. 330693 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., la responsabilita aggravata nell'esecuzione di un provvedimento cautelare presuppone non gia la violazione di un dovere giuridico previsto da norme di carattere sostanziale, bensi la inesistenza del diritto per cui e stato eseguito il provvedimento cautelare elemento obiettivo) ed il difetto della normale prudenza nel domandarlo (elemento subiettivo). Il giudizio sulla ricorrenza in concreto del difetto della normale prudenza di cui al citato art. 96 secondo comma cod.proc.civ., implica un apprezzamento di mero fatto che, se congruamente motivato, sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione. (Conf. 516-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)