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Sez. 3, Sentenza n. 10 del 10/01/1984 Cc. (dep. 21/02/1984) Rv. 162775 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - PARTECIPAZIONE DEL P.M. - NECESSITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162775-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - PARTECIPAZIONE DEL P.M. - NECESSITÀ - FONDAMENTO.*

Nel procedimento cui dà origine l'impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria - a differenza dei procedimenti incidentali di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale - è necessaria la partecipazione del P.m. e la sua Mancanza determina nullità della decisione ai sensi dell'art. 185 n. 2 cod. proc. pen.. infatti, il secondo comma del nuovo testo dell'art. 281 cod. proc. pen. non è innovativo del regime dell'impugnazione istruttoria delle ordinanze sulla libertà provvisoria, ma solo dell'organo cui è devoluta la cognizione di essa, che, per identità di materia, è individuato e unificato in quello (tribunale della libertà) cui è devoluto il riesame dei titoli di carcerazione preventiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 153, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)