Sez. 5, Sentenza n. 865 del 08/05/1985 Cc. (dep. 05/06/1985) Rv. 169633 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - APPELLO ISTRUTTORIO - RISPETTO DI TUTTE LE REGOLE APPLICABILI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 532 TRA CUI IN PARTICOLARE L'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 199 BIS COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - APPELLO ISTRUTTORIO - RISPETTO DI TUTTE LE REGOLE APPLICABILI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 532 TRA CUI IN PARTICOLARE L'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 199 BIS COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982 n. 532 l'appello istruttorio, a differenza del riesame, ha conservato tutte le caratteristiche dell'impugnazione con la devoluzione del procedimento incidentale a un diverso grado di giurisdizione. Ne consegue che debbono essere osservate tutte le regole ritenute applicabili prima della riforma di cui alla citata legge 532/1982, e tra queste l'adempimento previsto dall'art. 199 bis cod. proc. pen. nell'interesse dell'imputato. (Conf mass n 166076; (Conf mass n 162775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 quinquies, Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)