Sez. 1, Sentenza n. 3184 del 10/11/1971 (Rv. 354576 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - DIVISIONE - ESISTENZA DI CONGUAGLI O MAGGIORI ASSEGNI - ASSOGGETTABILITA ALLA TASSA PROPORZIONALE DI TRASFERIMENTO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - DIVISIONE - ESISTENZA DI CONGUAGLI O MAGGIORI ASSEGNI - ASSOGGETTABILITA ALLA TASSA PROPORZIONALE DI TRASFERIMENTO.*
Ai sensi dell'art 48 comma quarto della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) nella divisione di beni comuni 'se si ha conguaglio o maggiore assegno, anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatariò e dovuta sul conguaglio o sul maggiore assegno, la tassa proporzionale di trasferimento. Ed invero il negozio di divisione, per la parte dei beni oggetto del conguaglio, o del maggiore assegno, opera con effetti traslativi e non dichiarativi, in quanto, modificando il rapporto reale preesistente, non trova piu la sua causa giuridica sulla eliminazione della incertezza dei limiti del diritto dominicale, il che si verifica anche quando la maggiore assegnazione di beni costituisca il corrispettivo, e l'equivalente dell'accollo di una maggiore quota di debiti. (V 930'63).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)