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Sez. 1, Sentenza n. 429 del 05/02/1975 (Rv. 373698 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - DI BENI PROVENIENTI DALLA STESSA EREDITA - MAGGIORE ASSEGNAZIONE - AMMONTARE NON SUPERIORE AL QUARTO DELLA QUOTA DI DIRITTO SPETTANTE ALL'ASSEGNATARIO DEL CESPITE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373698-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIVISIONE - DI BENI PROVENIENTI DALLA STESSA EREDITA - MAGGIORE ASSEGNAZIONE - AMMONTARE NON SUPERIORE AL QUARTO DELLA QUOTA DI DIRITTO SPETTANTE ALL'ASSEGNATARIO DEL CESPITE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini dell'applicazione della minore aliquota prevista dall'art 48 ultimo comma della legge di registro approvata con RD 30 dicembre 192 3 n 3269 per la divisione che abbia per oggetto beni provenienti dalla stessa eredita, ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, al fine di stabilire se la maggiore assegnazione non superi il quarto della quota di diritto spettante all'assegnatario del cespite, occorre fare riferimento non alla somma da questi pagata a titolo di conguaglio in rapporto al valore della maggiore assegnazione decurtata dalla somma stessa, ma al valore, accertato ai fini tributari, delle quote spettanti ai coeredi tacitati, detratta la somma ad essi versata dall'assegnatario del cespite, costituendo la relativa differenza la parte eccedente la quota di diritto spettante all'assegnatario del cespite, cioe la maggiore assegnazione cui deve applicarsi l'imposta proporzionale di trasferimento. (V 3184/71, mass n 354576).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)