Sez. 3, Sentenza n. 1980 del 30/03/1982 (Rv. 419826 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - "COATTO JUSSU JUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - UDIENZA DI COMPARIZIONE - FISSAZIONE - TERMINE - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - "COATTO JUSSU JUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - UDIENZA DI COMPARIZIONE - FISSAZIONE - TERMINE - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La fissazione di un'udienza, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. civ., per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice ex art. 107 stesso codice per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell'indicazione della udienza di comparizione del terzo, analoga all'indicazione della udienza stabilita dall'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. per l'ordinaria citazione. Conseguentemente l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata, che possono portare al provvedimento della cancellazione della causa dal ruolo, non impediscono che il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, possa fissare una nuova udienza di comparizione che, ove la parte interessata provveda ritualmente alla relativa citazione, consente la legittima prosecuzione del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)