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Sez. 3, Sentenza n. 1136 del 01/02/1995 (Rv. 490163 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Udienza di comparizione - Fissazione - Termine - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490163-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

la fissazione di una udienza ai sensi dell'art. 270 cod.proc.civ. per la chiamata di un terzo disposta dal giudice ex art. 107 stesso codice per ragioni di opportunità non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi della indicazione della udienza di comparizione del terzo, analoga alla indicazione della udienza stabilita dall'art. 163 n. 7 cod.proc.civ. per la ordinaria citazione. Conseguentemente, l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo e correlativamente la mancata comparizione dello stesso alla udienza fissata non impediscono che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, possa fissare una nuova udienza di comparizione che, ove la parte interessata provveda ritualmente alla relativa citazione, consente la legittima prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)