Sez. 2, Sentenza n. 2986 del 16/05/1984 (Rv. 435027 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO DA FATTO ILLECITO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO DA FATTO ILLECITO - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
Ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, che è rivolto a reintegrare compiutamente il patrimonio del danneggiato, il giudice del merito è libero di scegliere di volta in volta il criterio più idoneo a far coincidere in concreto l'entità della riparazione pecuniaria con il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato stesso. (V 3216/77, mass n 386731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)