Sez. U, Sentenza n. 3216 del 19/07/1977 (Rv. 386731 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RELATIVO COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RELATIVO COEFFICIENTE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sulla scelta e l'applicazione dei criteri dei quali il giudice di merito si avvale per la Determinazione del danno, nonche sulla misura del danno medesimo, riflette apprezzamenti di fatto che si sottraggono al Sindacato di legittimita se sorretti da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici: conseguentemente, la Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito, e incensurabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)