Sez. 3, Sentenza n. 5272 del 28/02/2008 (Rv. 602097 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Proposizione dell'azione da parte del creditore individuale - Successivo fallimento del debitore - Legittimazione del curatore - Sussistenza - Mancata costituzione in giudizio - Legittimazione del creditore alla prosecuzione dell'azione - Effetti - Inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale - Conseguente configurabilità del diritto alla soddisfazione del credito mediante espropriazione forzata individuale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
L'azione revocatoria ordinaria può essere validamente proseguita dal singolo creditore, anche dopo il fallimento del debitore, in quanto la sopravvenuta legittimazione del curatore non ha carattere esclusivo e non determina l'improseguibilità dell'azione individuale. Pertanto, in caso di sopravvenuto fallimento del debitore dopo la sentenza di primo grado e di mancata costituzione del curatore nel giudizio d'appello, il creditore può, comunque, ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale e soddisfare il proprio credito mediante l'espropriazione forzata del bene oggetto della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)