Sez. 1, Sentenza n. 17943 del 08/09/2005 (Rv. 583065 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Sopravvenienza del fallimento del debitore dopo la proposizione della revocatoria - Legittimazione all'esercizio dell'azione - Curatore - Spettanza - Posizione del curatore - Sostituto processuale della massa e del fallito - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti del fallito - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione all'esercizio dell'azione spetta, in via esclusiva, al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare, nonché come sostituto processuale del debitore fallito, il quale perde la capacita di stare in giudizio rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; pertanto il curatore è legittimato a proseguire il giudizio promosso dal creditore, rispetto al quale il fallito è privo di legittimazione processuale, con la conseguenza che resta esclusa la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, ex art. 78 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)