Sez. 6, Sentenza n. 9734 del 19/05/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181772 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE DI ELEZIONE - FORME PREVISTE DALL'ART. 171 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE DI ELEZIONE - FORME PREVISTE DALL'ART. 171 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
L'elezione di domicilio da parte dell'imputato è un atto a Forma vincolata che va effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 171 cod. proc. pen. (nella specie trattavasi di elezione di domicilio, comunicata a mezzo di lettera raccomandata, con sottoscrizione non autenticata e la Cassazione ne ha ritenuto l'Invalidità nonostante l'elezione di domicilio risultasse dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento d'appello e dall'epigrafe della sentenza di secondo grado). (V mass n 155924; (Conf mass n 176761; (Conf mass n 173556; (Conf mass n 155590; (Conf mass n 153146).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)