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Sez. 2, Sentenza n. 10383 del 25/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155924 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - MOMENTO INIZIALE - CONOSCENZA CERTA DEL FATTO DELITTUOSO - NECESSITÀ - STATO SOGGETTIVO DI DUBBIO - DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155924-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - MOMENTO INIZIALE - CONOSCENZA CERTA DEL FATTO DELITTUOSO - NECESSITÀ - STATO SOGGETTIVO DI DUBBIO - DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*

Per notizia del fatto costituente reato da cui inizia a decorrere il termine di tre mesi per proporre querela deve intendersi la conoscenza certa del fatto delittuoso in tutti i suoi requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di ogni elemento necessario per proporre fondatamente l'istanza di punizione. Pertanto uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza del reato non è sufficiente per far decorrere i termini per la presentazione della querela. (Conf mass n 144804; (Conf mass n 107077).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)