Sez. 2, Sentenza n. 10383 del 25/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155924 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - MOMENTO INIZIALE - CONOSCENZA CERTA DEL FATTO DELITTUOSO - NECESSITÀ - STATO SOGGETTIVO DI DUBBIO - DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - MOMENTO INIZIALE - CONOSCENZA CERTA DEL FATTO DELITTUOSO - NECESSITÀ - STATO SOGGETTIVO DI DUBBIO - DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
Per notizia del fatto costituente reato da cui inizia a decorrere il termine di tre mesi per proporre querela deve intendersi la conoscenza certa del fatto delittuoso in tutti i suoi requisiti costitutivi, in modo che l'offeso abbia avuto nozione di ogni elemento necessario per proporre fondatamente l'istanza di punizione. Pertanto uno stato soggettivo di sospetto e di dubbio in ordine alla sussistenza del reato non è sufficiente per far decorrere i termini per la presentazione della querela. (Conf mass n 144804; (Conf mass n 107077).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)