Sez. L, Sentenza n. 1313 del 07/02/1987 (Rv. 450791 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - VOLONTÀ DI RECESSO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCATA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO - COMPATIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - VOLONTÀ DI RECESSO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCATA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO - COMPATIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
Con la volontà di recedere dal rapporto di lavoro - l'accertamento della quale è riservato al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica - non è incompatibile la mancata comunicazione del preavviso, in quanto il difetto di tale indicazione - che non è richiesta a pena di nullità - comporta, a norma dell'art. 2118 cod. civ., soltanto la sanzione, a carico del recedente, del pagamento di un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)