Sez. L, Sentenza n. 3567 del 28/04/1990 (Rv. 466906 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITÀ SUCCESSIVA ALLA RISOLUZIONE ED ANTERIORE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DI DETTE INDENNITÀ A CONTRIBUZIONE - IRRILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ DEI DIRIGENTI DI AZIENDA - DISCIPLINA - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - DIRITTO ALLA PENSIONE PER INVALIDITÀ SUCCESSIVA ALLA RISOLUZIONE ED ANTERIORE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DI DETTE INDENNITÀ A CONTRIBUZIONE - IRRILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ DEI DIRIGENTI DI AZIENDA - DISCIPLINA - ESTENSIONE.*
L'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, in virtù della volontà delle parti espressasi - secondo l'accertamento di fatto del giudice del merito - nell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva del preavviso, comporta il venir meno del rapporto previdenziale, per la Mancanza dello indispensabile presupposto costituito dal correlativo rapporto di lavoro; con l'ulteriore conseguenza che un'Invalidità insorta dopo la detta risoluzione anticipata e prima della consumazione del termine di preavviso non attribuisce il diritto alla pensione, essendo in contrario irrilevante la circostanza che l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata assoggettata a contribuzione, atteso anche, con particolare riguardo alla previdenza dei dirigenti di azienda, che l'art. 11 del d.P.R. 17 agosto 1955 n. 914 richiede, ai fini del diritto alla pensione d'Invalidità, sia il requisito contributivo che quello dell'attività di servizio. (V 6397/87, mass n 454676; (V 1313/87, mass n 450791; (V 678/87, mass n 450386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., DPR 17/08/1955 num. 914 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)