Sez. U, Sentenza n. 15386 del 01/07/2009 (Rv. 608922 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna generica emessa da giudice straniero - Domanda per la liquidazione del "quantum" proposta innanzi al giudice italiano - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Una decisione giurisdizionale di condanna generica alle spese processuali (ovvero di pronuncia di accertamento limitata all'"an") emessa da un giudice di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (nella specie, dall'High Court of London), è automaticamente riconosciuta in altro Stato membro (nella specie, in Italia), essendo ricompresa, ai sensi degli artt.32 e 33 del Regolamento CE n.44/2001, tra quelle che, se invocate in un giudizio per il quale sia competente, in virtù del criterio di collegamento di cui all'art.2 del predetto Regolamento, il giudice del secondo Stato, non richiedono alcun procedimento per il riconoscimento; ne consegue che la parte legittimamente può instaurare in Italia il giudizio di determinazione del "quantum" ponendo a fondamento dello stesso la realizzazione del diritto di credito oggetto di accertamento, coperto da giudicato, nella predetta decisione.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 32, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)