Sez. 3, Sentenza n. 11921 del 07/08/2002 (Rv. 556800 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna generica emessa da giudice straniero (nella specie, Corte di appello di Londra) - Domanda per la liquidazione del quantum proposta innanzi al giudice italiano - Ammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da giudice straniero (nella specie, Corte di appello di Londra), la domanda proposta innanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa, purché identico principio non sia operante presso lo Stato di appartenenza del giudice del merito, non sia necessario alcun particolare procedimento per il riconoscimento di tale decisione ed il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, abbia il proprio domicilio in Italia (artt. 2 e 26 conv. Bruxelles). Detta decisione straniera costituisce, quindi, pronuncia di condanna incompleta assimilabile alla sentenza di condanna generica, prevista dal nostro ordinamento, che, ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. cit. può essere pronunciata quando sia già accertata la sussistenza di un diritto (an), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (quantum).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 278, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 2, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)