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Sez. L, Sentenza n. 19275 del 11/07/2008 (Rv. 604537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | Referendum parzialmente abrogativo dell'art. 26 st. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Venir meno dell'obbligo legale di effettuare tali ritenute - Configurabilità - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Eventuale eccessiva onerosità per l'azienda - Conseguenze - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme ai sindacati - Condotta antisindacale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI

Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, non determinanti in concreto un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla organizzazione aziendale, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)