Sez. U, Sentenza n. 28269 del 21/12/2005 (Rv. 585686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | - Referendum parzialmente abrogativo dell'art. 26 st. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Venir meno dell'obbligo legale di effettuare tali ritenute - Configurabilità - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Eventuale eccessiva onerosità per l'azienda - Onere probatorio gravante sull'azienda stessa - Conseguenze - Relative alla validità o all'efficacia della cessione - Esclusione - Possibilità di rifiutare l'adempimento fino alla modifica delle modalità della prestazione da parte del creditore - Configurabilità - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme ai sindacati - Condotta antisindacale - Configurabilità. - Fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI
Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo dell'art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004, che ha reso incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dall'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)