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Sez. 2, Sentenza n. 5151 del 26/01/1985 Ud. (dep. 25/05/1985) Rv. 169409 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISI - OMISSIONE - NULLITÀ IMPRODUTTIVA DI EFFETTI GIURIDICI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169409-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISI - OMISSIONE - NULLITÀ IMPRODUTTIVA DI EFFETTI GIURIDICI - FATTISPECIE.*

A norma dell'art. 552 cod. proc. pen., l'eventuale nullità incorsa nel giudizio di Cassazione è improduttiva di effetti in quanto, anche se assoluta, dà luogo al formarsi della cosa giudicata. (nella specie la preclusione del precitato articolo è stata rilevata con riferimento ad una nullità di un provvedimento camerale di questa Corte in dipendenza di una asserita violazione del diritto di difesa ex artt. 533 e 534 cod. proc. pen., per essere stati omessi gli avvisi previsti). (Conf mass n 155117).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)