Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 14/07/1982 Cc. (dep. 20/09/1982) Rv. 155117 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ INCORSE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IMPRODUTTIVITÀ DI EFFETTI GIURIDICI - INESISTENZA DELLA DECISIONE - RILEVABILITÀ IN SEDE DI INCIDENTE DI ESECUZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ INCORSE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IMPRODUTTIVITÀ DI EFFETTI GIURIDICI - INESISTENZA DELLA DECISIONE - RILEVABILITÀ IN SEDE DI INCIDENTE DI ESECUZIONE - FATTISPECIE.*
A norma dell'art. 552 cod. proc. pen. l'eventuale nullità incorsa nel giudizio di Cassazione è improduttiva di effetti, potendo farsi valere in Sede di incidente di esecuzione soltanto la inesistenza della decisione; e ciò perché mentre la nullità, anche assoluta, dà luogo al formarsi della cosa giudicata, la inesistenza non può darvi luogo. (nella specie la preclusione di cui al citato art. 552 cod. proc. pen. è stata rilevata con riferimento ad una nullità della sentenza della Corte di Cassazione in dipendenza di una asserita violazione del diritto di difesa). (vedi sez. 2 sent. 267 del 31 maggio 1974 (cc 30 gennaio 1974) rivista 127025 imp. Borma).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)