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Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 16/10/1999 (Rv. 530673 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Sopravvento e produzione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Effetto convalidante - Conseguenze in caso di atto introduttivo di giudizio di impugnazione - Scadenza del termine per impugnare anteriore al sopravvento dell'autorizzazione e/o alla produzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530673-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione a stare in giudizio necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", con la conseguenza che detta autorizzazione può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio ed ha efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione a proporre impugnazione resta sanato, con effetto retroattivo, ancorché l'autorizzazione - la cui produzione nel giudizio di cassazione è consentita sino al momento dell'inizio della relazione sul ricorso - intervenga dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)