Sez. U, Sentenza n. 1994 del 26/02/1994 (Rv. 485497 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Effetto retroattivo - Sussistenza - Scadenza del termine per l'impugnazione anteriore alla produzione - Irrilevanza - Esclusione del predetto effetto nel caso disciplinato dall'art. 9 legge regionale della Calabria n. 4 del 1974 - Insussistenza.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", cioè all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio ed ha efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione anche a proporre impugnazione, resta sanato, con effetto retroattivo, ancorché l'autorizzazione - la cui produzione è consentita fino all'udienza di discussione davanti al collegio - intervenga dopo che sia scaduto il termine per proporre l'impugnazione stessa. Tale retroattività della sanatoria non viene meno nel caso disciplinato dall'art. 9 della legge regionale della Calabria 29 gennaio 1974, n. 4 (sull'istituzione delle Comunità montane), il quale, pur impedendo al Consiglio di una Comunità di far propri gli atti della giunta esecutiva non sottoposti al suo esame per l'approvazione, non preclude il generale potere di ratifica dell'attività espletata in base alle stesse deliberazioni - ivi compresa quella eventualmente concernente l'azione in giudizio - non ratificate dell'organo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 29/01/1974 num. 4 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)