Sez. 1, Sentenza n. 2317 del 25/02/1992 (Rv. 475924 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni | Delle sentenze di scioglimento di matrimonio - Appello - Proposizione - Termini.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni
In tema di impugnazione delle sentenze di scioglimento di matrimonio, ancorché l'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilisca che "l'appello è deciso in camera di consiglio" e così intenda riferirsi al rito camerale disciplinato dal codice di procedura civile agli artt. 737 e seguenti, i termini da osservare per la proposizione dell'appello sono, quelli previsti per l'impugnazione delle sentenze e non quelli stabiliti dall'art. 739 cod.proc.civ., in aderenza al principio per il quale i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod.proc.civ. vanno applicati anche nel caso di sentenze emesse a conclusione di un procedimento camerale, indipendentemente dalla natura contenziosa o meno di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)