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Sez. 1, Sentenza n. 10614 del 13/12/1994 (Rv. 489142 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di scioglimento o cessazione degli affari civili del matrimonio - Appello - Disciplina ex art. 8 legge n. 74 del 1987 - Proposizione - Modalità e termine.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489142-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

L'appello avverso la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell'art.4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - che ha introdotto il rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione - si propone con ricorso depositato in cancelleria, nei termini per impugnare la sentenza previsti dagli articoli 325 e 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)