Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 20/04/1978 (Rv. 391263 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO.*
I vizi relativi alla notificazione dell'impugnazione, in quanto eseguita in violazione delle norme di cui all'art 330 cod proc civ, devono ritenersi sanati ex tunc se a seguito della Costituzione in giudizio della parte nei cui confronti l'impugnazione e stata proposta, vi sia la prova che l'atto ha egualmente raggiunto il suo scopo. (Conf 1648/76, mass n 380420).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)