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Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 20/04/1978 (Rv. 391263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO.*
Stato
decisa il 1978-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO.*

I vizi relativi alla notificazione dell'impugnazione, in quanto eseguita in violazione delle norme di cui all'art 330 cod proc civ, devono ritenersi sanati ex tunc se a seguito della Costituzione in giudizio della parte nei cui confronti l'impugnazione e stata proposta, vi sia la prova che l'atto ha egualmente raggiunto il suo scopo. (Conf 1648/76, mass n 380420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)