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Sez. 3, Sentenza n. 23646 del 12/05/2011 Ud. (dep. 13/06/2011) Rv. 250522 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Lottizzazione edilizia - Permesso di costruire - Fraudolentemente ottenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250522-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui l'attività edificatoria sia stata autorizzata a seguito del rilascio di un permesso di costruire fraudolentemente ottenuto, includendovi una porzione di area già sottoposta ad atto d'obbligo di asservimento, così alterando l'indice fondiario di fabbricabilità. (Nella specie le aree private destinate a strade erano state sottoposte ad atto d'obbligo di asservimento e non potevano essere computate per l'edificazione, sicchè ne era derivata l'alterazione dell'indice fondiario di fabbricabilità).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)