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Sez. 3, Sentenza n. 23230 del 22/04/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229438 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Realizzazione di opera con concessione edilizia ottenuta fraudolentemente - Fattispecie - Porzione di suolo già utilizzata al fine del computo dell'indice fondiario di fabbricabilità - Successivo frazionamento e lottizzazione - Inedificabilità dell'area asservita quale qualità oggettiva del fondo.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229438-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, sussiste il fumus iuris del reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985, qualora l'attività edificatoria in atto in un area sia stata autorizzata a seguito di un permesso per costruire ottenuto fraudolentemente, includendovi una porzione di area già sottoposto ad atto d'obbligo di asservimento, così alterando l'indice fondiario di fabbricabilità. Infatti, quando una porzione di suolo sia stata in concreto utilizzata ai fini del computo della cubatura per l'edificazione di un manufatto edilizio, essa, nella perdurante esistenza di tale manufatto, non può essere successivamente adoperata al medesimo scopo, neppure in caso di ulteriore frazionamento ed alienazione dell'area residua, salvo che il manufatto preesistente non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento dell'ulteriore richiesta del permesso di costruire; l'atto d'obbligo di asservimento dell'area una volta posto in essere è definitivo e l'inedificabilità dell'area in tal modo asservita rappresenta una qualità oggettiva del fondo, opponibile anche agli aventi causa dell'originario richiedente del titolo abilitativo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)