Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015 (Rv. 636164 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Rapporto all'autorità disciplinare ovvero ordine di cancellazione - Potere discrezionale - Fondamento - Conseguenze - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d'ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all'obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legittimità, né, il relatibo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, il provvedimento è suscettibile di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)