Sez. 1, Sentenza n. 13434 del 30/06/2016 (Rv. 640377 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Opere pubbliche - Responsabilità del committente - Sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazione preesistente alla stipula del contratto - Forza maggiore - Configurabilità - Esclusione - Consapevolezza dell'appaltatore - Irrilevanza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
In tema di appalto di opere pubbliche, non è idonea a giustificare l'applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 la sospensione dei lavori per originaria assenza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, non potendo ricondursi al concetto di forza maggiore il mancato compimento di un atto o la mancata verificazione di un fatto riconducibili ad una carenza preesistente rispetto alla stipula del contratto, atteso che la diligenza in tal caso richiesta all'appaltante, tenuto ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, deve estendersi - al fine di conservare integre le ragioni della controparte e preso atto dell'impossibilità di assolvere a tale dovere - fino al punto di astenersi dalla stipula del contratto, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere l'originaria mancanza dell'autorizzazione e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)