diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023 (Rv. 667678 - 02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE | Sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazioni preesistenti da parte dei titolari delle infrastrutture interessate dall'opera - Forza maggiore - Esclusione - Consapevolezza dell'appaltatore - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667678-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE

In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - in caso di forza maggiore o per altre "ragioni di pubblico interesse o necessità" - non è invocabile quando la stazione appaltante, tenuta ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, sia consapevole di preesistenti impedimenti alla sua realizzazione e della necessità di acquisire autorizzazioni dagli enti titolari di infrastrutture interferenti con l'opera, a nulla rilevando la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere la loro mancanza e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insussistente il grave inadempimento dell'ente appaltante ed ha escluso che l'interpretazione complessiva del capitolato speciale d'appalto potesse far ricadere sull'appaltatore la responsabilità per il mancato ottenimento delle autorizzazioni condizionanti la regolare esecuzione dell'opera).

Cod. Civ. art. 1665, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)