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Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 25/06/1979 (Rv. 399962 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - PATTUIZIONE DELLA DURATA ALMENO QUADRIENNALE DELLA LOCAZIONE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE.*
Stato
decisa il 1979-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399962-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - PATTUIZIONE DELLA DURATA ALMENO QUADRIENNALE DELLA LOCAZIONE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE.*

La durata almeno quadriennale del rapporto di locazione, pattuita dalle parti, sottrae il rapporto stesso al regime vincolistico (sia per quanto attiene alla proroga del termine che per quanto riguarda il blocco dei canoni), quanto ai contratti di locazione conclusi dopo l'1 marzo 1947 e assoggettati a proroga da una legge successiva a quella 23 maggio 1950 n 253, a condizione che il quadriennio, calcolato dall'inizio della proroga legale cui e soggetto il rapporto, si protragga oltre la durata di scadenza della proroga stabilita da quella legge. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la suprema Corte ha ritenuto che la Corte di appello aveva dichiarato inefficace la clausola di adeguamento del canone di locazione avendo correttamente applicato l'art 5 DL 23 dicembre 1964 n 1356, convertito dalla legge 19 febbraio 1965 n 30 e non l'art 15 comma secondo legge 23 maggio 1950 n 253).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)