Sez. L, Sentenza n. 20228 del 25/09/2014 (Rv. 633041 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Scatti di anzianità - Progressione del lavoratore ad una categoria o ad un livello superiore - Effetti - Assorbimento in mancanza di espressa diversa previsione contrattuale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Gli scatti d'anzianità non sono soggetti al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio, applicabile solo per l'indennità di anzianità, ma a quello dell'assorbimento poiché l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore è necessariamente riferito alla durata della permanenza nella categoria o livello retributivo, che costituisce la base al calcolo degli scatti, sicché, in caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore, gli stessi non si conservano per intero, né assume rilievo, in assenza di espressa disposizione contrattuale, la pregressa anzianità maturata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)