Sez. L, Sentenza n. 21213 del 05/10/2009 (Rv. 610593 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Rilevanza dell'anzianità - Rinvio alla disciplina contrattuale - Mancanza - Conseguenze - Riferibilità al solo periodo interno nella categoria o livello - Passaggio ad altra categoria o livello o regime contrattuale - Conseguenze - Azzeramento dell'anzianità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
In tema di istituti retributivi del lavoratore commisurati all'anzianità, mentre ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'anzianità di servizio va computata in forza della disciplina legale (art. 2120 cod. civ.), ai fini del calcolo degli scatti di anzianità, che hanno una disciplina contrattuale, l'anzianità va calcolata, in difetto di disposizioni diverse, nel periodo interno alla categoria o livello contrattuale, azzerandosi nel passaggio a diversa categoria o livello, come pure, a maggior ragione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)